Nuovo decreto pubblicato il 26 Agosto sulla Gazzetta Ufficiale, inerente le autorizzazioni per i professionisti e al certificato di prevenzione incendi. Le nuove regole, interesseranno tutte le procedure e i requisiti per l’idoneità e l’autorizzazione nonché l’inscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno. All’articolo 2 comma1 si legge che: “i professionisti, iscritti nell’elenco sopracitato sono autorizzati al rilascio delle certificazioni antincendio esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze professionali” tra cui:
Inviando la domanda, potranno iscriversi, se in possesso dei requisiti, tutti i professionisti iscritti negli albi professionali:
Per inviare la domanda di iscrizione sarà necessario inserire in allegato oltre all’iscrizione all’albo professionale di appartenenza, l’attestato di frequenza (con esito positivo) del corso base di specializzazione e prevenzione incendi.
L’attestato non è tuttavia richiesto per i professionisti che hanno rivestito ruoli direttivi nel settore antincendi del corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai dottori agronomi, forestali, agrotecnici laureati, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, chimici,geometri, ingegneri che dimostrino di aver seguito uno dei corsi (art. 5 comma 6) durante il percorso accademico.
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